REGISTRATORE ELETTRONICO REGISTRAZIONE COMUNICAZIONI TELEFONICHE 2 VELOCITA’ TR500SC REGISTRATORIPossibilità di registrare le conversazioni telefoniche con il vantaggio in più di concentrare rélé
Possibilità di registrare le conversazioni telefoniche con il vantaggio in più di concentrare rélé telefonico e registratore. Il registratore telefonico funziona esclusivamente su una linea diretta. Attivazione immediata del registratore nel momento in cui si alza la cornetta e disattivazione automatica nel momento in cui la cornatta si abbassa. Registratore a 2 velocità che raddoppia il tempo di registrazione (60 minuti con 1 cassetta da 30 minuti/lato). Registrazione su cassetta audio normale. Occorre un registratore par ogni singola linea.
CODICEEPENALE (Parte Legislativa) Articolo 226-15
(Normativa nº 2000-916 del 19 settembre 2000 art. 3 Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2000 in vigore dal 1° gennaio 2002)
L’azione, commessa in mala fede, di aprire, cancellare, ritardare o depistare la corrispondenza giunta o non a destinazione e indirizzata di terzi, o di accederci in maniera fraudolente, è severamente punita con un anno di reclusione e 45000 euro di cauzione.
E’ severamente punita anche l’azione, commessa in malafede, di intercettare, depistare, utilizzare o divulgare la corrispondenza inviata, trasmessa o ricevuta attarverso le telecomunicazioni o di effettuare l’installazione di apparecchiature finalizzate a simili intercettazioni.
Possibilità di registrare le conversazioni telefoniche con il vantaggio in più di concentrare rélé telefonico e registratore. Il registratore telefonico funziona esclusivamente su una linea diretta. Attivazione immediata del registratore nel momento in cui si alza la cornetta e disattivazione automatica nel momento in cui la cornatta si abbassa. Registratore a 2 velocità che raddoppia il tempo di registrazione (60 minuti con 1 cassetta da 30 minuti/lato). Registrazione su cassetta audio normale. Occorre un registratore par ogni singola linea.
CODICEEPENALE (Parte Legislativa) Articolo 226-15
(Normativa nº 2000-916 del 19 settembre 2000 art. 3 Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2000 in vigore dal 1° gennaio 2002)
L’azione, commessa in mala fede, di aprire, cancellare, ritardare o depistare la corrispondenza giunta o non a destinazione e indirizzata di terzi, o di accederci in maniera fraudolente, è severamente punita con un anno di reclusione e 45000 euro di cauzione.
E’ severamente punita anche l’azione, commessa in malafede, di intercettare, depistare, utilizzare o divulgare la corrispondenza inviata, trasmessa o ricevuta attarverso le telecomunicazioni o di effettuare l’installazione di apparecchiature finalizzate a simili intercettazioni.
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